IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  E'  approvato il Programma regionale di sviluppo, che fa parte
integrante della presente legge.
   2.  Esso  costituisce  il  complesso  delle  prescrizioni  e delle
direttive  per  l'azione  della  Giunta  regionale  nella  promozione
dell'attivita' legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa;
per l'attivita' del Consiglio regionale in sede di  approvazione  del
P.T.R.C.  e  degli altri strumenti di pianificazione; per l'attivita'
degli enti, aziende e agenzie regionali.
   3.  Nei  confronti  degli  enti  locali  territoriali il Programma
regionale  di  sviluppo  costituisce  termine  di   riferimento   per
l'attivita'  di loro competenza nell'ambito del concorso previsto dal
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
nonche'  complesso  di direttive per le attivita' loro delegate dalla
Regione.