IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' approvato il Programma regionale di sviluppo, che fa parte integrante della presente legge. 2. Esso costituisce il complesso delle prescrizioni e delle direttive per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attivita' legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attivita' del Consiglio regionale in sede di approvazione del P.T.R.C. e degli altri strumenti di pianificazione; per l'attivita' degli enti, aziende e agenzie regionali. 3. Nei confronti degli enti locali territoriali il Programma regionale di sviluppo costituisce termine di riferimento per l'attivita' di loro competenza nell'ambito del concorso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' complesso di direttive per le attivita' loro delegate dalla Regione.